Art. 11.
(Prontuari farmaceutici).

      1. I medicinali omeopatici, i medicinali fitoterapici e i medicinali dietetici e integratori, non essendo del tutto equiparabili quanto a effetti, tossicità e natura ai medicinali convenzionali, sono sottoposti a normativa di registrazione semplificata allo scopo di consentirne la reperibilità sul mercato.
      2. La Commissione provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuna delle discipline di medicina complementare riconosciute ai sensi della presente legge e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 8.

 

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      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 8, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.